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Imprese & Professioni sabato 19 dicembre 2020 ore 13:25

Montascale e Ascensori per Disabili: bonus edilizia

Uno sconto che, arrivando a coprire il 110% dell’investimento, permette di eseguire il lavoro a costo zero



ITALIA — Nel novero delle manovre del Governo finalizzate a potenziare le agevolazioni esistenti in materia di ristrutturazioni edilizie, l’eco bonus introdotto dal Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 è una delle misure più innovative degli ultimi anni. L'articolo 121, comma 2 del decreto rilancio ha introdotto, infatti, i cosiddetti superbonus edilizi , con possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura su interventi di ristrutturazione edilizia , recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica , riduzione del rischio sismico , installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Uno sconto che, arrivando a coprire il 110% dell’investimento, permette di eseguire il lavoro a costo zero e che rappresenta quindi un incentivo importante per un gran numero di soggetti interessati, ma che comporta delle limitazioni per quanto riguarda gli interventi inerenti all’installazione di ascensori e piattaforme elevatrici per disabili . Un’attenzione, quella nei confronti della disabilità, che è stata sempre al centro dell’agenda di governo regionale e che ha portato nel 2015 alla nascita del Portale Toscana Accessibile , creato proprio con lo scopo reperire informazioni sui progetti, i percorsi e le agevolazioni dedicati alla disabilità e diffonderle ai cittadini interessati.

Montascale e ascensori per disabili: gli interventi esclusi dal superbonus

La grande novità del bonus casa è che il credito d’imposta, spettante a fronte dell’esecuzione dei lavori agevolati, può essere ceduto all’impresa fornitrice degli interventi, ricevendo quindi un immediato sconto in fattura, o ad altri soggetti privati, tra cui banche e intermediari finanziari, i quali di fatto versano l’importo del lavoro alla ditta, richiedendo il rimborso direttamente allo Stato.

Il decreto prevede che tali agevolazioni possano essere applicate agli interventi di recupero edilizio contenuti nelle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis, comma 1del Dpr 917/86 (testo unico delle imposte sui redditi). Ci si accorge così che a rientrare nelle agevolazioni sono le spese per manutenzione di un impianto già esistente (nella fattispecie quelle per un ascensore condominiale), ma non le opere per un nuovo impianto . Nel decreto manca infatti il riferimento a quella lettera e) del succitato testo, che interessa interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.1042. Mentre la manutenzione di impianti già esistenti che si trovino su parti comuni è inclusa nella previsione di sconto, è dunque esclusa dal superbonus l’installazione ex novo di un ascensore, giacché non specificato nel decreto.

Un controsenso piuttosto evidente se si considera che la finalità del Decreto Rilancio sia proprio quella di rendere gli edifici attuali più sicuri e moderni , attraverso l’introduzione di cabine e strumenti più efficienti e la realizzazione di strutture tecnologicamente all’avanguardia. Se nel bonus edilizia, gli interventi ammessi riguardano solo ascensori e montacarichi già esistenti nell’edificio che è oggetto dell’intervento, si può accedere al beneficio previsto anche in caso di sostituzione dell’impianto obsoleto ma non è consentito in alcun modo nell’ipotesi che venga installato un ascensore che in precedenza non c’era.

Le agevolazioni disponibili per l’installazione: la Legge 104/92

Indipendentemente dalle recenti misure del Governo, è possibile tuttavia contare su altre agevolazioni per l’istallazione ex novo di montascale e ascensori per disabili, come quelle che disciplinano gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche previste dalla Legge 104/92 . In questo caso si può usufruire della detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per interventi. Previsto per opere realizzate fra il 26 giugno del 2012 e il 31 dicembre 2020, lo sconto avviene sotto forma di detrazione sulla dichiarazione dei redditi con rateizzazione in 10 anni .

Al momento dell’acquisto e dell’installazione di un ascensore, un montascale o qualsiasi altro impianto di sollevamento, può inoltre aggiungersi l’accesso all’IVA agevolata al 4%, nel caso in cui l’opera risponda a precise peculiarità tecniche indicate dalla normativa di settore, indipendentemente dallo status di invalidità del soggetto acquirente.     


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